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SEZ. QUARTA – TITOLO VII –

 Art. 8 - Provvedimenti disciplinari.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

 

a) richiamo verbale;

b) ammonizione scritta;

c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;

e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

 

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

 

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

 

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

 

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU.

 

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

 

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

 

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7, legge n. 604 del 15.7.66, confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20.5.70.

 

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.

 

SONO ESCLUSE DALLA  SOMMATORIA  DI AMMONIZIONI SCRITTE – tutte quelle ammonizioni  che riportano la dicitura “ non fa computo per la sommatoria ammonizioni” .

 

 

Art. 9  - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il Lavoratore che:

 

a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso d'impedimento giustificato;

 

b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

 

c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;

 

d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

 

e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;

 

f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro;

 

g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;

 

h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;

 

i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;

 

l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.

 

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

 

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.

 

Uilm Cuneo 

Via Trossarelli n°.08

Savigliano

 

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