FERIE
- SEZ. QUARTA - TITOLO III - ART.10
Se hai maturato un’anzianità di lavoro inferiore all’anno hai diritto comunque alle ferie, da calcolarsi in proporzione ai mesi di lavoro svolti.
Il diritto alle ferie matura anche durante le sospensioni dal lavoro previste dalla legge (come le assenze per la malattia, infortunio, maternità , congedo matrimoniale).
Non sono invece considerate ai fini della maturazione del diritto le assenze facoltative per maternità . Le ferie, normalmente, devono avere carattere collettivo ed il periodo non può eccedere le 3 settimane consecutive, salvo diversa intesa tra Azienda e la R.S.U.
maturazione ferie
Operai 4 settimane
Impiegati 4 settimane fino a 10 anni di anzianità Impiegati 4 settimane + 1 giorno fino a 18 anni di anzianita Impiegati 4 settimane + 6 giorni con anzianità superiore ai 18 anni di anzianitÃ
La nuova normativa in vigore dal 20 gennaio 2008 stabilisce che gli operai che abbiano maturato al 1 gennaio 2008 con 55 anni di anzianità maturano un giorno in piu.