top of page

PERMESSI PER LO STUDIO

 

'

DIRITTO ALLO STUDIO QUANTI PERMESSI HO PER LO STUDIO?

 

Intanto il nuovo articolo 29 del Contratto conferma il meccanismo con il quale si determina la quantità di tempo retribuito, chiamata “monte ore”, messa a disposizione dei lavoratori per lo studio e la formazione professionale:

 

il “monte ore” complessivo fissato a partire dal 1° gennaio 2004 per un arco di tre anni, viene calcolato  moltiplicando 7 ore annue per 3 e per il numero dei dipendenti dell’azienda (si faranno poi i necessari conguagli se cambia il numero dei dipendenti).

 

C’è un primo miglioramento importante.

Perché l’esercizio di questo diritto non pregiudichi il funzionamento delle aziende, è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente dal lavoro per frequentare i corsi.

 

Il Contratto eleva questa percentuale al 3 per cento dei lavoratori occupati nell’azienda o unità produttiva (prima era del 2 per cento). In altre parole: diventa più facile per un  maggior numero di lavoratori avvalersi di

questo diritto. Occorre tuttavia tenere conto di una precisazione.

 

Il nuovo articolo 7 sez. Quarta Titolo VI  (come vedremo oltre) si  distingue due diverse finalità dell’utilizzo dei permessi:

 

A. diritto allo studio: corsi “per migliorare la propria cultura”;

B. formazione professionale: corsi “per migliorare la preparazione professionale specifica”.

 

Ora, la percentuale del 3 per cento vale complessivamente per i due tipi di permesso. Per ciascuno di essi la percentuale di assenze contemporanee non può superare il 2 per cento, ma per tutte e due insieme si può arrivare al 3 per cento.

 

150 ORE. E ANCHE DI PIÙ

È divenuto corrente parlare sempre di “150 ore”, ma in realtà sono di più. Anche nel vecchio Contratto, ma il nuovo ne aggiunge altre. E apre nuove opportunità.

 

Il nuovo articolo 7 sez. Quarta Titolo VI  si articola in due parti:

 

A. Diritto allo studio;

B. Formazione professionale.

 

Ciascun lavoratore ha il diritto di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore, nell’ambito del “monte ore” triennale, per frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, “al fine – dice il testo del Contratto – di migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’azienda” (“anche”: ma non necessariamente).

 

Insomma: il Contratto riconosce ai lavoratori il diritto di arricchire la propria cultura personale, nei campi che più lo interessano, anche se non c’entrano per nulla con l’attività della loro azienda.

Non c’è l’obbligo di distribuire questi permessi retribuiti nei tre anni del “monte ore”: possono essere concentrati anche in un solo anno.

C’è però una condizione: che i corsi frequentati si svolgano per un numero di ore almeno doppio di quelle di permesso.

Per completare la frequenza oltre le 150 ore di permesso retribuito, il lavoratore ha altri strumenti:

 

la frequenza fuori dell’orario di lavoro,

 

l’utilizzo di permessi non retribuiti,

 

l’utilizzo delle ore accantonate nel proprio “conto ore individuale” (“banca delle ore”)

 

 

250 ORE LAVORATORI STRANIERI

Qui il nuovo Contratto aggiunge un’importante novità: il diritto a permessi retribuiti di 250 ore nel triennio, è riconosciuto ai lavoratori stranieri per lo studio della lingua italiana “al fine di agevolarne l’integrazione”.

In tale modo una prospettiva di civiltà come l’integrazione culturale e sociale degli immigrati viene sancita e resa concreta da una  norma contrattuale.

 

 

DIPLOMA: ULTERIORI 40 ORE

Il capitolo del diritto allo studio si arricchisce di una conquista del tutto nuova: i lavoratori, che intendono conseguire il diploma di scuola media superiore, hanno il diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti, per gli ultimi  due anni, prima del diploma.

 

Altre novità: i permessi vengono accordati anche se la frequenza avviene in orari non coincidenti con quello di lavoro. Inoltre si possono cumulare con i permessi retribuiti per gli esami e le altre facilitazioni previste per i lavoratori studenti. Il diritto allo studio è una cosa seria e gli istituti nei quali deve essere esercitato devono dare, appunto, solide garanzie di serietà. Per questo il Contratto precisa che i corsi da frequentare devono essere tenuti “in istituti pubblici o legalmente riconosciuti”.

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  150 ORE

Nel vecchio Contratto i permessi retribuiti per “migliorare la preparazione professionale specifica” erano di sole 120 ore nel triennio. Ora invece aumentano a 150 ore, e devono rispondere alle stesse condizioni che abbiamo visto prima per le 150 ore del diritto allo studio (utilizzabilità anche in un solo anno, numero di ore del corso almeno doppio rispetto a quelle di permesso).

Questo incremento risponde all’importanza crescente che assume il miglioramento della professionalità sia per la progressione di carriera, che per avere migliori carte da giocare sul mercato del lavoro.

Lo stesso diritto, alle medesime condizioni, è riconosciuto ai lavoratori che intendono partecipare a corsi di  formazione professionale concordati a livello aziendale, magari in coordinamento con le Commissioni territoriali,

o promossi da queste su proposta aziendale, purché in possesso dei requisiti individuati negli accordi.

Inoltre al lavoratore, il quale utilizza le 150 ore per la formazione professionale, sarà accordata priorità nell’utilizzo delle ore accumulate a suo credito nella “banca delle ore”.

 

 

DOVE, E CHI LO SCEGLIE

Dove si devono svolgere questi corsi? Il contratto parla di “sedi operative pubbliche e private indicate dalle Commissioni territoriali (per la formazione professionale e l’apprendistato)”.

Qui la novità più rilevante è proprio il ruolo centrale che assumono le Commissioni paritetiche territoriali per la formazione professionale.

Oltre alla selezione delle sedi dei corsi, alle Commissioni territoriali viene affidata la promozione di progetti e corsi di formazione, anche concordati dalle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) con le aziende o, su richiesta di queste, di progetti di formazione specifica aziendale o interaziendale.

In tale modo si rafforzano la pratica della partecipazione e il ruolo del sindacato in rappresentanza dei lavoratori e delle loro esigenze in una materia oggi così decisiva come la formazione professionale.

 

FACILITAZIONI E PERMESSI

L’articolo 30 del Contratto (“Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti”) garantisce ai lavoratori ulteriori diritti e opportunità.

Il nuovo Contratto ha inoltre recepito i diritti previsti dalla “Legge sui congedi parentali”.

 

FACILITAZIONI PER LAVORATORI STUDENTI

Qui si parla di persone che contemporaneamente lavorano e frequentano corsi regolari di studio in scuole riconosciute e di provata affidabilità (“scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio”).

 

A questi lavoratori studenti sono accordate alcune facilitazioni:

 

saranno immessi in turni più favorevoli, che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami;

 

saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Una sola condizione: che ne facciano esplicita richiesta al datore di lavoro.

 

 

PERMESSI RETRIBUITI PER GLI ESAMI

Il Contratto all’ art.8  sez. Quarta Titolo VI    dà diritto ai lavoratori studenti di ottenere dei permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti l’esame universitario o la sessione d’esami negli altri casi (ad esempio maturità, diploma, ecc.). Anche in questo caso, basta fare richiesta al datore di lavoro. C’è un’unica condizione: i permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

Questi permessi retribuiti – dice il Contratto – “non intaccano il monte ore” previsto dall’articolo 7 sez. Quarta Titolo VI    prima esaminato: in altre parole si tratta di un diritto che si aggiunge e non diminuisce il patrimonio di tempo retribuito a disposizione dei lavoratori per la propria istruzione.

 

 

120 ORE DI PERMESSO NON RETRIBUITO

Ai lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità aziendale è riconosciuto un diritto a un tempo non retribuito per le proprie esigenze formative. Si tratta di 120 ore di permesso non retribuito nel corso dell’anno solare, che  dovranno essere programmate trimestralmente in sede aziendale, tenendo conto delle esigenze dell’attività produttiva.

 

 

11 MESI DI CONGEDO NON RETRIBUITO

L’Art. 9 sez. Quarta Titolo VI  del nuovo Contratto prevede per i lavoratori studenti con almeno 5 anni di anzianità aziendale il diritto a un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi nell’arco della vita lavorativa.

Essi possono essere utilizzati tutti insieme, o anche frazionati nel tempo.

 

Le ragioni per le quali il lavoratore può richiedere l’esercizio di questo diritto sono le seguenti:

 

completamento della scuola dell’obbligo;

 

conseguimento del diploma di secondo grado o universitario nonché della laurea;

 

partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate o finanziate dall’azienda. Circa i modi concreti per l’ottenimento del permesso, il Contratto, riprendendo la legge, stabilisce le seguenti condizioni:

 

il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni per quelli di durata superiore, specificando i motivi della richiesta e allegando la relativa documentazione;

 

l’azienda valuta la richiesta in rapporto alle proprie esigenze tecniche e organizzative.

 

In caso di risposta negativa, o di differimento del permesso, l’azienda è obbligata a informare il lavoratore dei motivi della decisione;

 

i lavoratori assenti contemporaneamente dal lavoro per questo tipo di permesso non potranno essere più dell’1 per cento del totale degli occupati

 

ALTRI DIRITTI

PART-TIME ANCHE PER LO STUDIO

 

Nel CCNL Art 4 lettera C - sez.Quarta - titolo I Nel vecchio Contratto la richiesta di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale era ammessa  sostanzialmente per ragioni di “cura” familiare (assistenza a genitori anziani, a familiari gravemente ammalati o disabili, ai figli piccoli…)

Il nuovo Contratto aggiunge una nuova motivazione:

ora il lavoratore potrà richiedere il passaggio al tempo parziale anche per necessità di studio, legate al completamento della scuola dell’obbligo o al conseguimento di titoli di studio di secondo grado o di diploma

universitario o laurea.

Va anche ricordata un’altra novità: la percentuale ammessa dei lavoratori a tempo parziale (prima al 2%) sale al 3 per cento degli occupati a tempo pieno per le aziende al di sopra dei 100 dipendenti.

Uilm Cuneo 

Via Trossarelli n°.08

Savigliano

 

Call

T: 0172 370146

F: 0172 370146

  • facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2023 by

Advisor & co.

Proudly created with Wix.com

bottom of page